DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 18/10/2020

In allegato, il decreto firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute con le misure urgenti contro la diffusione del contagio, che sono in vigore da oggi, lunedì 19 ottobre, fino al 13 novembre salvo diverse disposizioni. ...
Data:

19 ottobre 2020

Tempo di lettura:

2 min

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Avviso

Descrizione

In allegato, il decreto firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute con le misure urgenti contro la diffusione del contagio, che sono in vigore da oggi, lunedì 19 ottobre, fino al 13 novembre salvo diverse disposizioni.

Ecco la sintesi del DPCM del 18 ottobre 2020:
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
  • Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
  • Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
  • Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
  • Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
  • I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

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Ultimo aggiornamento pagina: 19/10/2020 11:07:30

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